Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge si rende necessario per conformare l'ordinamento italiano alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 maggio 2005, che ha dichiarato non compatibile con l'articolo 56 (Libera circolazione dei capitali) del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti il limite del 2 per cento del capitale sociale di società operanti nei settori dell'elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale.
      L'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, stabilisce nei confronti degli Stati membri dichiarati inadempienti da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee l'obbligo di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
      La Commissione, «se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia

 

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preso detti provvedimenti, [...] dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia».
      Al riguardo, la Commissione ha giudicato insufficiente la modifica legislativa introdotta dall'Italia con decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, che ha modificato il citato decreto-legge n. 192 del 2001 escludendo dall'applicazione di tale normativa tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche (titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante), qualora siano state avviate le procedure di privatizzazione di tali soggetti e siano state definite dal Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato. Pertanto la Commissione, avviata la procedura di esecuzione della menzionata sentenza della Corte di giustizia, in data 4 aprile 2006 ha adottato un parere motivato che ha fissato il termine di due mesi per l'adozione da parte dell'Italia dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza.
      Al fine di corrispondere alle richieste della Commissione e di evitare le onerose sanzioni pecuniarie previste, il presente disegno di legge dispone l'abrogazione dei due citati decreti-legge.
 

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